Ogni richiesta va mandata all’indirizzo e-mail sinistri@albabroker.com  o, con lettera raccomandata, all’indirizzo:

ALBA BROKER DI COSTANZA ALESSIA
Via Principe di Belmonte n 80
90139  Palermo

Nel caso si utilizzi la raccomandata tradizionale è utile anticipare una scansione di tutti i documenti via mail. I nostri operatori controlleranno la documentazione ed eventualmente Le chiederanno rettifiche o integrazioni, onde evitare ulteriori spese per il reinvio.

Verificata la documentazione la inoltrerà agli uffici competenti delle Compagnie che assegneranno un numero di sinistro ed incaricheranno un liquidatore.

Dipende dalla fase che l’ha preceduta. Ed invero, si può pervenire alla liquidazione di un sinistro dopo o:

1) una fase stragiudiziale che si articola nelle seguenti sotto-fasi:

  • accertamento della esistenza di valida copertura assicurativa;
  • accertamento della esistenza di responsabilità professionale;
  • quantificazione del danno;

Nella fase stragiudiziale, la trattazione e gestione del sinistro (nell’ambito della quale, nei sinistri di responsabilità civile professionale possono venire richieste perizie ed accertamenti) avviene direttamente con la Compagnia, in persona del legale e/o liquidatore nominato.

2) una fase giudiziale, ovvero a seguito di un procedimento giudiziario che termina con una sentenza di condanna in favore del terzo danneggiato.

Nella fase giudiziale, ogni statuizione è contenuta nella sentenza e quindi la Compagnia liquida il sinistro ottemperando alla sentenza emessa.

A differenza di quanto avviene in materia di responsabilità da circolazione dei veicoli, l’obbligo dell’assicuratore di pagare l’indennizzo sussiste solo nei confronti dell’assicurato e non nei confronti del danneggiato, quale corollario del principio di relatività dei contratti (art. 1372 codice civile) . Un unico temperamento ai principi in parola è previsto nel secondo comma dell’art. 1917 del codice civile in base al quale l’assicuratore può avvalersi della facoltà di pagare direttamente l’indennizzo dovuto all’assicurato nei confronti del terzo, previa comunicazione all’assicurato ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.

Al momento della erogazione dell’indennizzo la compagnia di assicurazioni richiede al proprio assicurato oppure al danneggiato una dichiarazione con la quale venga dato atto dal ricevente che il pagamento effettuato è satisfattivo di ogni ulteriore pretesa ed omnicomprensivo.

Laddove l’assicurato sia convenuto in giudizio da terzo danneggiato, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1917 del codice civile l’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione al fine di essere tenuto indenne da quanto dovesse essere condannato a pagare all’esito del processo, in favore del danneggiato.

Ogni situazione, nella sua specificità, andrà valutata dall’assicurato con il suo legale. In linea generale, possiamo tuttavia affermare che la chiamata in causa dell’assicuratore permette senz’altro una più agevole definizione di ogni rapporto. L’assicuratore, dal canto suo, potrà svolgere compiutamente ogni difesa, partecipare alla formazione delle prove e quindi non potrà, poi, eccepire all’assicurato la inopponibilità di determinate situazioni processuali; l’assicurato, dall’altro canto, potrà esercitare in un unico giudizio ogni suo diritto, ivi compresi quelli assicurativi, richiedendo altresì il pagamento diretto al terzo danneggiato in caso di sua condanna.

La compagnia di assicurazione può assumere direttamente la difesa in giudizio dell’assicurato qualora le  condizioni generali della polizza di responsabilità civile professionale e dalle condizioni della eventuale polizza di tutela giudiziaria lo prevedano. In ogni caso, la Compagnia di assicurazioni non potrà assumere la difesa diretta dell’assicurato in caso di conflitto di interessi con l’assicurato. Un tale conflitto si può determinare nel caso in cui si determini un contrasto in merito alla operatività o meno della copertura assicurativa. In tale caso è evidente che la compagnia non potrà assumere la difesa diretta dell’assicurato perché è portatrice di un interesse non coincidente con quello dell’assicurato.

Ai sensi del III comma dell’art. 1917 codice civile, le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso in cui sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.